Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) in italiano

Legge sul casellario giudiziale - 2023

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Compiti delle autorità che gestiscono VOSTRA
Art. 4 Servizi di coordinamento cantonali
Art. 5 Servizio di coordinamento della giustizia militare
Art. 6 Autorità tenute a iscrivere o trasmettere dati o a fornire informazioni
Art. 7 Autorità tenute a trasmettere dati
Art. 8 Obbligo d’informazione degli uffici dello stato civile, degli uffici del controllo degli abitanti, delle autorità competenti in materia di stranieri e dell’Ufficio centrale di compensazione
Art. 9 Obbligo d’informazione delle autorità tenute a iscrivere o trasmettere dati e delle autorità con diritto di consultazione
Art. 10 Regole di diligenza in materia di iscrizione, di consultazione e di trasmissione dei dati
Art. 11 Regole di diligenza in materia di modifica dei dati
Art. 12 Regole di diligenza in materia di consultazione, di conservazione e di comunicazione a terzi dei dati
Art. 13 Utilizzazione sistematica del numero AVS
Art. 14 Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, comunicazione di dati anonimizzati
Art. 15 Comunicazione di dati anonimizzati per scopi di ricerca
Art. 16 Persone registrate
Art. 17 Dati identificativi della persona
Art. 18 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze originarie svizzere
Art. 19 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze originarie straniere
Art. 20 Dati relativi alle sentenze originarie da iscrivere
Art. 21 Decisioni successive
Art. 22 Copie elettroniche delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei moduli di comunicazione
Art. 23 Dati generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali
Art. 24 Procedimenti penali pendenti
Art. 25 Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità
Art. 26 Dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero
Art. 27 Dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati
Art. 28 Capitolo 3: Termini per l’iscrizione dei dati in VOSTRA
Art. 29 Eliminazione dei dati da VOSTRA e divieto di archiviazione
Art. 30 Eliminazione delle sentenze originarie
Art. 31 Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati automaticamente e delle copie elettroniche
Art. 32 Eliminazione dei procedimenti penali pendenti
Art. 33 Eliminazione degli altri dati
Art. 34 Distruzione dei dati eliminati e divieto di archiviazione
Art. 35 Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestionedei dati penali
Art. 36 Computo dei termini per le sanzioni previste nelle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore e nelle sentenze straniere
Art. 37 Estratto 1 per autorità
Art. 38 Estratto 2 per autorità
Art. 39 Estratto 3 per autorità
Art. 40 Estratto 4 per autorità
Art. 41 Estratto per privati
Art. 42 Estratto specifico per privati
Art. 43 Diritto di consultazione in linea del Servizio del casellario giudiziale e dei suoi fornitori di servizi informatici
Art. 44 Diritto di consultazione in linea dei SERCO e del Servizio di coordinamento della giustizia militare
Art. 45 Autorità con diritto di consultare in linea l’estratto 1 per autorità
Art. 46 Autorità con diritto di consultare in linea l’estratto 2 per autorità
Art. 47 Autorità con diritto di consultare in linea l’estratto 3 per autorità
Art. 48 Autorità con diritto di consultare in linea l’estratto 4 per autorità
Art. 49 Autorità con diritto di consultare in linea i dati relativi alle richieste di estratti di un casellario giudiziale estero
Art. 50 Autorità con diritto di consultare su richiesta scritta l’estratto 1 per autorità
Art. 51 Autorità con diritto di consultare su richiesta scritta l’estratto 2 per autorità
Art. 52 Diritto di consultazione delle autorità estere
Art. 53 Diritto di consultazione delle autorità di ricorso
Art. 54 Estratto per privati
Art. 55 Estratto specifico per privati
Art. 56 Emolumenti
Art. 57 Diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei dati
Art. 58 Comunicazioni all’Ufficio federale di statistica
Art. 59 Comunicazioni all’Aggruppamento Difesa
Art. 60 Comunicazioni alle autorità competenti in materia di circolazione stradale
Art. 61 Comunicazioni al servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati
Art. 62 Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri e alla Segreteria di Stato della migrazione
Art. 63 Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di armi
Art. 64 Comunicazioni allo Stato di origine
Art. 65 Titolo ottavo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA
Art. 66 Interfaccia con il registro dello stato civile
Art. 67 Disposizioni penali
Art. 68 Esecuzione
Art. 69 Modifica di altri atti normativi
Art. 70 Disposizioni transitorie
Art. 71 Disposizioni di coordinamento
Art. 72 Referendum ed entrata in vigore
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