LCaGi Art. 11 - Regole di diligenza in materia di modifica dei dati

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 11 LCaGi dal 2025

Art. 11 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 11 Regole di diligenza in materia di modifica dei dati

1 Un’autorità può modificare o eliminare in VOSTRA soltanto i dati iscritti da essa stessa o a suo nome.

2 Sono ammesse deroghe al capoverso 1 nei casi seguenti:

  • a. se un’istruzione penale è rimessa a un’altra autorità, questa può modificare o eliminare i dati concernenti il procedimento penale pendente;
  • b. le autorità che gestiscono VOSTRA (art. 3–5) possono modificare o eliminare tutti i dati.
  • 3 Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni riguardo alla modifica o all’eliminazione dei dati identificativi.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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