Art. 11 LCaGi dal 2025

Art. 11 Regole di diligenza in materia di modifica dei dati
1 Un’autorità può modificare o eliminare in VOSTRA soltanto i dati iscritti da essa stessa o a suo nome.
2
3 Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni riguardo alla modifica o all’eliminazione dei dati identificativi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.