LCaGi Art. 24 - Procedimenti penali pendenti

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 24 LCaGi dal 2025

Art. 24 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 24 Procedimenti penali pendenti

1 I procedimenti penali di cui all’articolo 16 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b sono iscritti in VOSTRA come pendenti non appena:

  • a. chi dirige il procedimento apre l’istruzione (art. 309 cpv. 1 CPP (1) , art. 103 cpv. 1 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 (2) , art. 38 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 (3) sul diritto penale amministrativo);
  • b. un decreto d’accusa è emanato senza apertura di un’istruzione; o
  • c. un procedimento penale minorile è continuato nei confronti di un autore che ha compiuto i 18 anni e dimora abitualmente in Svizzera.
  • 2 Sono iscritti i dati seguenti:

  • a. i dati identificativi dell’imputato (art. 17);
  • b. la data di apertura dell’istruzione o la data in cui il decreto d’accusa è stato emanato senza apertura di un’istruzione (art. 309 cpv. 4 CPP);
  • c. l’autorità cui compete la direzione del procedimento;
  • d. il reato contestato all’imputato;
  • e. le modifiche rilevanti dei fatti di cui alle lettere a–d, in particolare la rimessione del procedimento o la modifica dell’imputazione.
  • 3 Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma, nonché l’autorità competente per iscrivere la rimessione di un procedimento.

    (1) RS 312.0
    (2) RS 322.1
    (3) RS 313.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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