LCaGi Art. 51 - Autorità con diritto di consultare su richiesta scritta l’estratto 2 per autorità

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 51 LCaGi dal 2025

Art. 51 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 51 Autorità con diritto di consultare su richiesta scritta l’estratto 2 per autorità

Le seguenti autorità non collegate possono consultare su richiesta scritta tutti i dati figuranti nell’estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

  • a. le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti:
  • per ordinare e revocare misure di protezione dei minori e degli adulti;
  • b. i medici competenti secondo l’art. 429 del Codice civile (CC) (1) :
  • per ordinare il ricovero a scopo di assistenza;
  • c. le autorità cantonali cui competono il rilascio delle autorizzazioni e l’esercizio della vigilanza nell’ambito della vigilanza sugli affiliati ai sensi dell’art. 316 cpv. 2 CC:
  • per esaminare la reputazione degli istituti e persone che si occupano di minori e soggiacciono a un obbligo di autorizzazione e a una vigilanza in virtù del diritto federale o del diritto cantonale;
  • d. le autorità cantonali competenti in materia di adozione ai sensi dell’art. 316 cpv. 1bis CC:
  • per esaminare l’idoneità all’adozione dei futuri genitori adottivi;
  • e. l’Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale dell’Ufficio federale di giustizia:
  • per raccogliere e scambiare informazioni sui futuri genitori adottivi nelle procedure di adozione internazionale;
  • f. (2) ...
  • g. i giudici civili:
  • per assumere prove, in particolare al fine di ordinare o revocare misure di protezione dei minori;
  • h. l’Ufficio federale dello sport:
  • per verificare la reputazione di una persona in vista del rilascio, della sospensione o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport secondo l’art. 10 della legge del 17 giugno 2011 (3) sulla promozione dello sport;
  • i. le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia:
  • per svolgere procedure di grazia;
  • j. i servizi incaricati delle decisioni in materia di personale negli istituti di esecuzione delle pene e delle misure, di carcerazione preventiva e di carcerazione di sicurezza:
  • per procedere ai controlli di sicurezza relativi agli agenti di custodia e ai terzi cui si fa capo per l’esecuzione.

    (1) RS 210
    (2) Abrogata dall’all. 1 n. 16 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
    (3) RS 415.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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