LCaGi Art. 63 - Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di armi

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 63 LCaGi dal 2025

Art. 63 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 63 Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di armi

1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione della LArm (1) le nuove sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20) e i nuovi procedimenti penali pendenti (art. 24) iscritti in VOSTRA che concernono una persona registrata con il proprio numero AVS nel sistema d’informazione sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco di cui all’articolo 32a capoverso 2 LArm.

2 I dati comunicati possono essere utilizzati soltanto nella misura in cui sono necessari per l’esecuzione della LArm.

(1) RS 514.54

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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