Art. 10 LCaGi dal 2025

Art. 10 Principi in materia di trattamento dei dati Regole di diligenza in materia di iscrizione, di consultazione e di trasmissione dei dati
1 Le autorità che iscrivono dati in VOSTRA o che li trasmettono per iscrizione si accertano che i dati siano completi, esatti e aggiornati.
2 Se dubita dell’esattezza dei dati o se questi sono incompleti, l’autorità che procede alla loro iscrizione li rinvia per verifica all’autorità che li ha trasmessi o si procura le informazioni complementari necessarie. Può stampare l’estratto del casellario giudiziale per controllare un’iscrizione; il documento stampato è distrutto non appena il controllo dei dati iscritti è terminato.
3
4 L’iscrizione dei dati è effettuata anche se all’interessato non è ancora stato assegnato un numero AVS.
5 Il Servizio del casellario giudiziale verifica periodicamente l’esattezza di tutti i numeri AVS registrati in VOSTRA e dei relativi dati identificativi. A tal fine utilizza i servizi web messi a disposizione dall’Ufficio centrale di compensazione.
6 Se ha dubbi sul fatto che la persona cercata corrisponda a una persona già registrata in VOSTRA, l’autorità collegata che consulta dati dello stesso può chiedere al Servizio del casellario giudiziale di procedere a una verifica dell’identità.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.