LCaGi Art. 37 - Estratto 1 per autorità

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 37 LCaGi dal 2025

Art. 37 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 37 Profili di consultazione Estratto 1 per autorità

1 L’estratto 1 per autorità consente di consultare i dati seguenti:

  • a. i dati identificativi della persona (art. 17);
  • b. le sentenze originarie (art. 18–20);
  • c. le decisioni successive (art. 21);
  • d. se disponibili, le copie elettroniche delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei moduli di comunicazione (art. 22); sono fatte salve le eccezioni previste negli articoli 45 capoverso 2 e 52 capoverso 3 riguardo alla trasmissione di informazioni all’estero;
  • e. i procedimenti penali pendenti (art. 24).
  • 2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati di sistema generati automaticamente (art. 23) possono essere consultati.

    3 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 cessano di figurare nell’estratto 1 per autorità una volta scaduti i termini stabiliti negli articoli 29–32.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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