Art. 7 LCaGi dal 2025
Art. 7 Autorità tenute a trasmettere dati
1 Le autorità seguenti trasmettono i loro dati al Servizio del casellario giudiziale:a. le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia;b. le autorità estere competenti per le comunicazioni allo Stato di origine in virtù dei pertinenti trattati internazionali;c. le ambasciate e i consolati svizzeri in possesso di sentenze originarie straniere ai sensi dell’articolo 19.
2 Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia trasmettono i loro dati al SERCO.
3 Le autorità giudicanti militari, gli uditori e i giudici istruttori militari trasmettono i loro dati al Servizio di coordinamento della giustizia militare. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 6 capoverso 3.
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