Art. 72 LAVS dal 2023

Art. 72 E. Vigilanza della Confederazione Autorit di vigilanza
1 Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l’articolo 76 LPGA (1) , il Consiglio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell’attuazione dell’assicurazione allo scopo di garantire un’applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l’ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni. (2)
2 I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformit delle prescrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio federale.
3 Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l’amministrazione a un commissario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformit dell’articolo 60.
4 Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformit delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all’articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.
5 Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari. (3)
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
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