Art. 6 LCart dal 2023
Art. 6 Tipi di accordi giustificati
1 Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione:a. gli accordi di cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo;b. gli accordi di specializzazione e di razionalizzazione, ivi compresi gli accordi concernenti l’utilizzazione di schemi di calcolo;c. gli accordi concernenti l’esclusiva di acquisto o di vendita di determinati beni o servizi;d. gli accordi concernenti l’esclusiva di concessione di licenze di diritti di propriet intellettuale;e. (1) gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitivit delle piccole e medie imprese, per quanto il loro effetto sul mercato sia limitato.
2 Le ordinanze e le comunicazioni relative a accordi in materia di concorrenza possono considerare di norma giustificate speciali forme di cooperazione in singoli rami economici, in particolare accordi sulla trasposizione razionale di prescrizioni di diritto pubblico per la protezione dei clienti o degli investitori nel settore dei servizi finanziari.
3 Le comunicazioni vengono pubblicate nel Foglio federale da parte della Commissione della concorrenza. Il Consiglio federale emana le ordinanze di cui ai capoversi 1 e 2.
(1) Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 ([RU 2004 1385]; [FF 2002 1835 ][4927]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.