Art. 443 CCS dal 2024

Art. 443 A. Diritti e obblighi di avviso
1 Quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può avvisarne l’autorit di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.
2 Chiunque, nello svolgimento di un’attivit ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l’autorit di protezione degli adulti se non può rimediarvi nell’ambito della sua attivit . Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale. (1)
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).(2) Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.