LSerFi Art. 76 - Rapporto con la procedura di conciliazione e con altre procedure

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Art. 76 LSerFi dal 2024

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Art. 76 Rapporto con la procedura di conciliazione e con altre procedure

1 La presentazione di una domanda di mediazione presso un organo di mediazione non esclude la possibilit di adire il giudice civile né ostacola una siffatta azione.

2 Alla conclusione di una procedura dinanzi a un organo di mediazione, l’attore può rinunciare unilateralmente ad esperire la procedura di conciliazione secondo il Codice di procedura civile (1) .

3 L’organo di mediazione pone termine alla procedura non appena un’autorit di conciliazione, un’autorit giudiziaria, un tribunale arbitrale o un’autorit amministrativa è investita della causa.

(1) RS 272

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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