Art. 76 LSerFi dal 2024

Art. 76 Rapporto con la procedura di conciliazione e con altre procedure
1 La presentazione di una domanda di mediazione presso un organo di mediazione non esclude la possibilit di adire il giudice civile né ostacola una siffatta azione.
2 Alla conclusione di una procedura dinanzi a un organo di mediazione, l’attore può rinunciare unilateralmente ad esperire la procedura di conciliazione secondo il Codice di procedura civile (1) .
3 L’organo di mediazione pone termine alla procedura non appena un’autorit di conciliazione, un’autorit giudiziaria, un tribunale arbitrale o un’autorit amministrativa è investita della causa.
(1) RS 272Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.