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Convenzione sui diritti del fanciullo (KRK)

Art. 23 KRK dal 2022

Art. 23 Convenzione sui diritti del fanciullo (KRK) drucken

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignit? , favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunit? .2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformit? con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all’educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attivit? ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacit? e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terr? conto in particolare della necessit? dei Paesi in via di sviluppo.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
D-212/2010Asyl und WegweisungBeschwerde; Beschwerdeführenden; Wegweisung; Behandlung; Heimatland; Medizinisch; Medizinische; Schweiz; Kindes; Vollzug; Beschwerdeführer; Recht; Zumutbar; Verfügung; Wegweisungsvollzug; Mongolei; Kinder; Ausländer; Rückkehr; Vorladung; Tochter; Erachte; Bundesverwaltungsgericht; Therapie; Behindert; Arztbericht; Urteil; Heimatstaat; Schule
E-5364/2006Asyl und WegweisungBeschwerde; Beschwerdeführenden; Bulgarien; Wegweisung; Schweiz; Kinder; Recht; Beschwerdeführer; Verfügung; Ausländer; Schule; Vorinstanz; Rechtlich; Behandlung; Wegweisungsvollzug; Problem; Bundesverwaltungsgericht; Vollzug; Beschwerdeführerin; Probleme; Ständig; Verfahren; Person; Sachverhalt; Situation; Gehörlose; Personen
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