Art. 186 CCS dal 2024

Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.
2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l’esecuzione del diritto federale lo richieda.
3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l’estero.
4 Provvede all’osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.