Art. 169 CPS dal 2024

Art. 169 Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimonialipignorati o sequestrati,compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell’attivo, oppuredeteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.