Art. 95 LFus dal 2023

Art. 95 Approvazione ed esecuzione della fusione
1 Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza chiedono l’approvazione della fusione all’autorit di vigilanza competente.
2 È competente l’autorit di vigilanza dell’istituto di previdenza trasferente.
3 L’autorit di vigilanza esamina se le condizioni della fusione sono adempiute ed emana una decisione. Se sono necessari per l’esame, l’autorit di vigilanza può chiedere la produzione di documenti supplementari.
4 Una volta passata in giudicato la decisione d’approvazione, l’autorit di vigilanza chiede l’iscrizione della fusione all’ufficio del registro di commercio.
5 Le condizioni di validit giuridica sono rette dall’articolo 22 capoverso 1.
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