LAgr Art. 94 - Definizioni

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 94 LAgr dal 2023

Art. 94 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 94 Definizioni

1 Per bonifiche fondiarie s’intendono:

  • a. le opere e gli impianti nel settore del genio rurale;
  • b. il riordino della propriet fondiaria e dei rapporti di affitto.
  • 2 Per edifici agricoli s’intendono:

  • a. gli edifici d’economia rurale;
  • b. gli edifici alpestri;
  • c. (1) gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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