LPPC Art. 92 - Cantoni

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 92 LPPC dal 2023

Art. 92 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 92 Cantoni

  • I Cantoni si assumono i costi non assunti dalla Confederazione secondo l’articolo 91, segnatamente:
  • a. i costi per l’istruzione e gli interventi dei militi;
  • b. i costi per l’istruzione che la Confederazione ha convenuto con i Cantoni secondo l’articolo 54 capoverso 3;
  • c. i costi per il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale dei militi come pure i costi sostenuti dalla Confederazione per l’acquisizione secondo l’articolo 76 capoverso 2.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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