Art. 92 LPPC dal 2023
Art. 92 Cantoni
I Cantoni si assumono i costi non assunti dalla Confederazione secondo l’articolo 91, segnatamente:a. i costi per l’istruzione e gli interventi dei militi;b. i costi per l’istruzione che la Confederazione ha convenuto con i Cantoni secondo l’articolo 54 capoverso 3;c. i costi per il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale dei militi come pure i costi sostenuti dalla Confederazione per l’acquisizione secondo l’articolo 76 capoverso 2.
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