Art. 92 LPPC dal 2023
Art. 92 Cantoni
I Cantoni si assumono i costi non assunti dalla Confederazione secondo l’articolo 91, segnatamente:a. i costi per l’istruzione e gli interventi dei militi;b. i costi per l’istruzione che la Confederazione ha convenuto con i Cantoni secondo l’articolo 54 capoverso 3;c. i costi per il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale dei militi come pure i costi sostenuti dalla Confederazione per l’acquisizione secondo l’articolo 76 capoverso 2.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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