Art. 9 LCart dal 2023

Art. 9 Concentrazioni di imprese Annuncio di progetti di concentrazione
1
2 … (1)
3 Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d’affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell’8 novembre 1934 (2) sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi. (3)
4 A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un’impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5
(2) RS 952.0
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.