LSerFi Art. 9 - Momento e forma della comunicazione delle informazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 9 LSerFi dal 2024

Art. 9 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 9 Momento e forma della comunicazione delle informazioni

1 I fornitori di servizi finanziari comunicano le informazioni ai clienti prima della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio.

2 I fornitori di strumenti finanziari mettono il foglio informativo di base gratuitamente a disposizione dei clienti privati prima della sottoscrizione o prima della conclusione del contratto. Se una consulenza ha luogo fra assenti, con il consenso del cliente il foglio informativo di base può essere messo a disposizione dopo la conclusione dell’operazione. I fornitori di servizi finanziari tengono traccia documentale di tale consenso.

3 Le informazioni possono essere messe a disposizione dei clienti in forma standardizzata, in versione cartacea o elettronica.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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