LStup Art. 8b - Rilevamento dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con? effetti del tipo della canapa

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 8b LStup dal 2023

Art. 8b Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 8b (1) Rilevamento dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

1 L’UFSP rileva i dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) che:

  • a. non sono omologati;
  • b. sono omologati, ma sono prescritti per un’indicazione diversa da quella omologata e applicati in una forma farmaceutica diversa da quella omologata.
  • 2 Il rilevamento dei dati serve:

  • a. alla valutazione scientifica secondo l’articolo 29a; e
  • b. all’analisi statistica.
  • 3 L’UFSP mette i risultati dell’analisi statistica a disposizione:

  • a. delle autorit cantonali di esecuzione;
  • b. dei medici coinvolti nel trattamento;
  • c. delle strutture di ricerca interessate.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 al 31 lug. 2029 (RU 2022 385; FF 2020 5391).

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