Art. 8b LStup dal 2023
Art. 8b (1) Rilevamento dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa
1 L’UFSP rileva i dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) che:a. non sono omologati;b. sono omologati, ma sono prescritti per un’indicazione diversa da quella omologata e applicati in una forma farmaceutica diversa da quella omologata.
2 Il rilevamento dei dati serve:a. alla valutazione scientifica secondo l’articolo 29a; e b. all’analisi statistica.
3 L’UFSP mette i risultati dell’analisi statistica a disposizione:a. delle autorit cantonali di esecuzione;b. dei medici coinvolti nel trattamento;c. delle strutture di ricerca interessate.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 al 31 lug. 2029 ([RU 2022 385]; [FF 2020 5391]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.