Art. 85a LStrl dal 2022

Art. 85a (1) Attivit lucrativa
1 Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un’attivit lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella localit , nella professione e nel settore (art. 22).
2
3 Il datore di lavoro deve allegare alla notifica una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella localit , nella professione e nel settore e che si impegna a osservarle.
4 L’autorit di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo cui compete la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.
5 Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.
6 Disciplina la procedura di notifica.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.