Art. 84 CCS dal 2022

Art. 84 C. Vigilanza
1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.
2 L’autorit di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.