Art. 84 LAMaI dal 2023
Art. 84 (1) Trattamento di dati personali
RS 832.12Gli organi incaricati di eseguire, controllare o sorvegliare la presente legge o la LVAMal possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalit , di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal segnatamente per: (2) a. sorvegliare l’osservanza dell’obbligo di assicurarsi;b. calcolare e riscuotere i premi;c. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;d. stabilire il diritto a riduzioni dei premi conformemente all’articolo 65 (3) , nonché calcolarle e concederle;e. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;f. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;g. allestire statistiche;h. (4) assegnare o verificare il numero AVS;i. (5) calcolare la compensazione dei rischi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2755]; [FF 2000 205]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 5137]; [FF 2012 1623]).
(3) Ora: art. 65 e 65a
(4) Introdotta dall’all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 ([RU 2007 5259]; [FF 2006 471]).
(5) Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2009 4755]; [FF 2004 4903]).
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