LPPC Art. 84 - Apprezzamento dell’idoneit? al servizio di protezione civile

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 84 LPPC dal 2023

Art. 84 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 84 Capitolo 9: Diritto di ricorso e procedura

Sezione 1: Pretese non pecuniarie Apprezzamento dell’idoneit al servizio di protezione civile

1 Contro le decisioni delle Commissioni per la visita sanitaria in merito all’apprezzamento dell’idoneit al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un’altra Commissione per la visita sanitaria. Quest’ultima decide definitivamente.

2 Ha il diritto di ricorrere la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale.


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