Art. 8 LPD dal 2019

Art. 8 Diritto d’accesso
1 Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati.
2 Il detentore della collezione di dati le deve comunicare: (1)
3 Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato.
4 Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica l’identit del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera.
5 L’informazione è di regola gratuita e scritta (3) , sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
6 Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d’accesso.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
(3) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.