CPC Art. 79 - Posizione del terzo denunciato

Einleitung zur Rechtsnorm CPC:



Art. 79 CPC dal 2025

Art. 79 Codice di procedura civile (CPC) drucken

Art. 79 Posizione del terzo denunciato

1 Il denunciato può:

  • a. intervenire senz’altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppure
  • b. col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in sua vece.
  • 2 Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondimeno il suo corso.


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