LPPC Art. 77 -

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 77 LPPC dal 2023

Art. 77 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 77 Distintivo internazionale e carta d’identit della protezione civile

1 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.

2 Possono inoltre essere contrassegnati con il distintivo:

  • a. i privati che, rispondendo a un appello delle autorit competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione;
  • b. le persone al servizio di organi federali, cantonali e comunali che adempiono compiti amministrativi per la protezione civile.
  • 3 Ai militi è rilasciata la carta d’identit per il personale della protezione civile.

    4 Il distintivo e la carta d’identit sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977 (1) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali.

    (1) RS 0.518.521

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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