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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 74 REDD dal 2022

Art. 74 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 74 Delle sentenze Contenuto della sentenza

1. Ogni sentenza di cui agli articoli 28, 42 e 44 della Convenzione comprende:

  • a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la Camera, del cancelliere o del cancelliere aggiunto;
  • b) la data della sua adozione e quella della sua pronuncia;
  • c) l’indicazione delle parti;
  • d) il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti;
  • e) il resoconto del procedimento;
  • f) i fatti di causa;
  • g) una sintesi delle conclusioni delle parti;
  • h) i motivi di diritto;
  • i) il dispositivo;
  • j) se necessario, la decisione adottata in ordine alle spese processuali;
  • k) l’indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza;
  • l) se necessario, l’indicazione del testo che fa fede.
  • 2. Ogni giudice che ha partecipato all’esame del caso ha il diritto di allegare alla sentenza sia l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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