OR Art. 734a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 734a OR dal 2023

Art. 734a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 734a II. Retribuzioni del consiglio d’amministrazio-ne, della direzione e del consiglio consultivo

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicate tutte le retribuzioni che la societ ha corrisposto direttamente o indirettamente:

  • 1. ai membri attuali del consiglio d’amministrazione;
  • 2. ai membri attuali della direzione;
  • 3. ai membri attuali del consiglio consultivo;
  • 4. a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attivit svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della societ ; sono eccettuate le prestazioni della previdenza professionale.
  • 2 Sono considerate retribuzioni in particolare:

  • 1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
  • 2. i tantièmes, le partecipazioni alla cifra d’affari e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio;
  • 3. le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura;
  • 4. l’attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d’opzione;
  • 5. le indennit d’assunzione;
  • 6. le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni e altre forme di garanzia;
  • 7. la rinuncia a crediti;
  • 8. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l’entit ;
  • 9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
  • 10. le indennit legate a un divieto di concorrenza.
  • 3 Le indicazioni concernenti le retribuzioni comprendono:

  • 1. l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
  • 2. l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
  • 3. l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
  • 4. se del caso, il nome e la funzione dei membri della direzione cui sono stati corrisposti importi aggiuntivi.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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