Art. 73 ONC dal 2022

Art. 73 V. Carico Carico, in generale
(art. 30 cpv. 2 LCStr)
1 Il carico dev’essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravit si trovi davanti all’asse. (1)
2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni: (2)
3 Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell’asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico. (1)
4 Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l’autorit cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.
5 Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocit massima per la loro costruzione di 40 km/h. (8)
6 Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.
7 Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d’acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili.
(1) (7)(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).
(5) Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
(6) Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536).
(7) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
(8) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.