Art. 73 LIVA dal 2025
Art. 73 Obbligo di terzi di fornire informazioni
1 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell’AFC:a. fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’assoggettamento o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;b. consentire la consultazione gratuita dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d’affari e di altre registrazioni se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.
2 Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:a. possono entrare in linea di conto come contribuenti;b. sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell’imposta;c. ricevono o hanno fornito prestazioni;d. detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all’imposizione di gruppo;e. (1) attraverso una piattaforma elettronica mettono in contatto fornitori e destinatari di prestazioni.
3 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.
(1) Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.