LSerFi Art. 71 - Portafogli collettivi interni

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 71 LSerFi dal 2024

Art. 71 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 71 Portafogli collettivi interni

1 Le banche ai sensi della LBCR (1) e le societ di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi (2) possono costituire portafogli collettivi interni di natura contrattuale per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente soltanto se soddisfano le seguenti condizioni:

  • a. fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente sulla base di una relazione durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti;
  • b. non emettono relative quote;
  • c. non offrono al pubblico la partecipazione e non la pubblicizzano.
  • 2 Per i portafogli collettivi interni deve essere redatto un foglio informativo di base secondo gli articoli 58–63.

    3 La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni devono essere comunicate alla societ di audit ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

    4 In caso di fallimento della banca o della societ di intermediazione mobiliare, i beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono separati dalla massa in favore degli investitori.

    (1) RS 952.0
    (2) RS 954.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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