Art. 6a CCS dal 2022

Art. 6a IIa. Banca dati centrale dello stato civile (1)
1 Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.
2 La Confederazione si assume le spese d’investimento fino a 5 milioni di franchi.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.