Art. 68d LEF dal 2023
Art. 68d adulti (1)
1 Se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l’autorit di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).2 Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nell’esercizio dei diritti civili.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2011 725]; [FF 2006 6391]).
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