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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 68a LStrl dal 2022

Art. 68a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 68a (1) Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen

1 L’autorit? competente inserisce nel sistema d’informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stata disposta una delle decisioni di rimpatrio seguenti:

  • a. un allontanamento secondo l’articolo 64;
  • b. un’espulsione secondo l’articolo 68;
  • c. un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP (2) o dell’articolo 49a o 49abis CPM (3) in presenza di ordine esecutivo;
  • d. un allontanamento con ordine esecutivo secondo gli articoli 44 e 45 LAsi (4) .
  • 2 I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM sono inseriti nel SIS dall’autorit? competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861 (5) .

    3 La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici gi? disponibili nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) di cui all’articolo 354 CP o nel SIMIC. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato.

    4 Le autorit? competenti per la segnalazione delle decisioni di cui ai capoversi 1 e 2 registrano nel SIMIC i dati personali della persona da segnalare. Ai fini della trasmissione al SIS registrano o fanno registrare in AFIS dalle autorit? competenti l’immagine del viso e le impronte digitali, se non sono ancora disponibili.

    5 In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest’ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici gi? disponibili in AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorit? che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente.

    6 Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze per la registrazione e la trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1–5 ai fini delle segnalazioni nel SIS. Può prevedere deroghe alla registrazione e alla trasmissione dei dati biometrici.

    (1) Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021, cpv. 1, 2, 4 e 6 il 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
    (2) RS 311.0
    (3) RS 321.0
    (4) RS 142.31
    (5) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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