Art. 67b LDP dal 2022
Art. 67b (1) Riuscita
1 Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni. (2)
2 Sono nulle le domande di referendum che:a. non sono decise e depositate alla Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum;b. non sono state decise da un organo materialmente competente;c. non consentono di identificare con certezza l’atto normativo federale sul quale è chiesta la votazione popolare.
3 La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 ([RU 1997 753]; [FF 1993 III 309]). (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3193]; [FF 2001 5665]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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