LCaGi Art. 66 - Interfaccia con il registro dello stato civile

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 66 LCaGi dal 2023

Art. 66 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 66 Interfaccia con il registro dello stato civile

1 Il registro dello stato civile di cui all’articolo 45a CC (1) comunica a VOSTRA i decessi delle persone registrate in entrambe le banche dati.

2 La comunicazione è effettuata mediante un’interfaccia elettronica tra il registro dello stato civile e VOSTRA. I dati sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero AVS dell’interessato.

(1) RS 210

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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