Art. 66 LCaGi dal 2023

Art. 66 Interfaccia con il registro dello stato civile
1 Il registro dello stato civile di cui all’articolo 45a CC (1) comunica a VOSTRA i decessi delle persone registrate in entrambe le banche dati.
2 La comunicazione è effettuata mediante un’interfaccia elettronica tra il registro dello stato civile e VOSTRA. I dati sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero AVS dell’interessato.
(1) RS 210Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.