Art. 63 LIVA dal 2025
Art. 63 Riporto del pagamento dell’imposta
1 I seguenti contribuenti possono dichiarare l’imposta dovuta sull’importazione di beni nel rendiconto d’imposta periodico che trasmettono all’AFC anziché versarla all’UDSC (procedura di riporto del pagamento):a. gli importatori registrati presso l’AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente;b. i fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a iscritti nel registro dei contribuenti, se non è stata ordinata nei loro confronti alcuna misura amministrativa di cui all’articolo 79a. (1)
2 Se i beni importati con la procedura di riporto di pagamento dell’imposta sono ulteriormente lavorati o trasformati in territorio svizzero, l’AFC può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l’imposta.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di riporto di pagamento dell’imposta.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
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