Art. 61a CCS dal 2024

Art. 61a Formazione, ricerca e cultura (1) Spazio formativo svizzero
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualit e permeabilit dello spazio formativo svizzero.
2 La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.
3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella societ .
(1) Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457).* Con disposizione transitoria.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.