Art. 55 LIVA dal 2023

Art. 55 (1) Aliquote d’imposta
1 Fatto salvo il capoverso 2, l’imposta sull’importazione di beni ammonta al 7,7 per cento.
2 Sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis l’imposta ammonta al 2,5 per cento.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2017 sull’aumento temporaneo delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2018 e con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2030 (RU 2017 6305).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.