LDP Art. 50 - Cantoni con possibilit? di elezione tacita

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 50 LDP dal 2022

Art. 50 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 50 (1) Cantoni con possibilit di elezione tacita

1 Se il diritto cantonale prevede la possibilit dell’elezione tacita, nei circondari ad elezione uninominale tutti i nomi dei candidati proposti in tempo utile sono prestampati sulla scheda.

2 L’elettore esprime il proprio voto contrassegnando di proprio pugno con una crocetta il candidato prescelto.

3 Sono nulli:

  • a. i voti espressi a candidati il cui nome non figura prestampato sulla scheda;
  • b. le schede sulle quali sono stati contrassegnati con una crocetta più candidati.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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