Art. 5 LPar dal 2020

Art. 5 Pretese giuridiche
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2 Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un’assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro disciplinato dal Codice delle obbligazioni (1) , la persona lesa può pretendere soltanto un’indennit . Questa è stabilita tenuto conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.
3 Nel caso di discriminazione mediante molestia sessuale, il tribunale o l’autorit amministrativa può parimenti condannare il datore di lavoro ed assegnare al lavoratore un’indennit , a meno che lo stesso provi di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall’esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine. L’indennit è stabilita considerando tutte le circostanze, in base al salario medio svizzero.
4 Nel caso di discriminazione mediante rifiuto di assunzione, l’indennit prevista nel capoverso 2 non eccede l’equivalente di tre mesi di salario. Parimenti, la somma totale delle indennit versate non deve eccedere tale importo, qualora parecchie persone pretendano il versamento di un’indennit per rifiuto d’assunzione allo stesso posto di lavoro. Qualora la discriminazione avvenga mediante scioglimento di rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni (1) o mediante molestie sessuali, l’indennit prevista ai capoversi 2 o 3 non eccede l’equivalente di sei mesi di salario.
5 Sono salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese.
(1) (2)(2) RS 220
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.