LSerFi Art. 48 - Investimenti collettivi di capitale aperti

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 48 LSerFi dal 2024

Art. 48 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 48 Investimenti collettivi di capitale Investimenti collettivi di capitale aperti

1 Per gli investimenti collettivi di capitale aperti di cui al titolo secondo della LICol (1) , la direzione del fondo (art. 32 LIsFi (2) ) e la societ d’investimento a capitale variabile (SICAV) (art. 13 cpv. 2 lett. b LICol) redigono un prospetto.

2 Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento può essere ottenuto prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

3 Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni, oltre al regolamento del fondo, devono figurare nel prospetto.

4 Il prospetto e le sue modifiche devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.

(1) RS 951.31
(2) RS 954.1

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