LTF Art. 46 - Sospensione

Einleitung zur Rechtsnorm LTF:



Art. 46 LTF dal 2025

Art. 46 Legge sul Tribunale federale (LTF) drucken

Art. 46 Sospensione

1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:

  • a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
  • b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
  • c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
  • 2 Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:

  • a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
  • b. l’esecuzione cambiaria;
  • c. i diritti politici (art. 82 lett. c);
  • d. l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
  • e. gli appalti pubblici. (1)
  • (1) Nuovo testo giusta l’all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).

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