Art. 46 LTF dal 2025
Art. 46 Sospensione
1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali; b. l’esecuzione cambiaria; c. i diritti politici (art. 82 lett. c);d. l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;e. gli appalti pubblici. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 641]; [FF 2017 1587]).
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