LIVA Art. 44 - Cessione e costituzione in pegno del credito fiscale

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 44 LIVA dal 2025

Art. 44 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 44 Cessione e costituzione in pegno del credito fiscale

1 Il contribuente può cedere o costituire in pegno il suo credito fiscale conformemente alle norme del diritto civile.

2 La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell’AFC, segnatamente le sue eccezioni e le misure a garanzia dell’imposta. (1)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.