LSerFi Art. 41 - Eccezioni

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 41 LSerFi dal 2024

Art. 41 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 41 Eccezioni

1 L’organo di verifica può stabilire che talune indicazioni non debbano essere inserite nel prospetto se:

  • a. la pubblicazione di tali indicazioni potrebbe danneggiare seriamente l’emittente e la loro omissione non induce in errore gli investitori in relazione a fatti e circostanze essenziali per la valutazione della qualit dell’emittente e delle caratteristiche dei valori mobiliari;
  • b. dette indicazioni rivestono un’importanza secondaria e non sono tali da influenzare la valutazione dell’andamento degli affari né quella delle prospettive, dei rischi e delle controversie principali dell’emittente, del garante o del prestatore di cauzioni; o
  • c. si tratta di indicazioni relative a valori mobiliari negoziati presso una sede di negoziazione e negli ultimi tre anni i rendiconti periodici dell’emittente sono stati conformi alle prescrizioni determinanti in materia di presentazione dei conti.
  • 2 L’organo di verifica può, in misura limitata, prevedere altre eccezioni a condizione che gli interessi degli investitori siano tutelati.


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