CCS Art. 41 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 41 CCS dal 2024

Art. 41 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 41 Obiettivi sociali

1 A complemento della responsabilit e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:

  • a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
  • b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
  • c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunit di adulti e bambini;
  • d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
  • e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
  • f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in et lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacit ;
  • g. (1) i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.
  • 2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidit , della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternit , dell’orfanit e della vedovanza.

    3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

    4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

    (1) Accettata nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022 241; FF 2019 5707; 2020 6165; 2021 2315; 2022 895).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.