Art. 386 CPS dal 2024

Art. 386 1. Misure preventive (1)
1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalit .
2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
3 Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.
(1) In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l’O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.