LIVA Art. 38 - Procedura di notifica

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 38 LIVA dal 2025

Art. 38 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 38 Procedura di notifica

1 Se l’imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera 10 000 franchi o l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica:

  • a. (1) in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD (2) ;
  • b. (1) in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell’ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione, di un’alienazione di un’attività commerciale o di un negozio giuridico disciplinato dalla legge del 3 ottobre 2003 (4) sulla fusione.
  • 2 Il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica.

    3 Le notifiche devono essere effettuate nell’ambito del rendiconto regolare.

    4 Applicando la procedura di notifica, l’acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell’alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell’imposta precedente.

    5 Se nei casi di cui al capoverso 1 la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.

    (1) (3)
    (2) RS 642.11
    (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
    (4) RS 221.301

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